Art. 39.
(Regime transitorio).

      1. Per le società che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già percepito, per i film distribuiti nel triennio di riferimento, i contributi sugli incassi secondo la normativa previgente, si procede all'accredito sul conto dedicato all'impresa di produzione presso l'Agenzia, della sola differenza tra quanto già percepito in forza della normativa previgente e quanto spettante in forza della presente legge.